Quando il decesso di un paziente è riconducibile a un errore medico o, più in generale, a una condotta sanitaria colposa, i familiari possono agire per ottenere il risarcimento del danno subito personalmente per la perdita del rapporto parentale.
Si tratta del cosiddetto danno “iure proprio”: un diritto che appartiene direttamente ai congiunti della persona deceduta e che deve essere distinto dai diritti risarcitori eventualmente maturati dal paziente prima della morte e trasmessi agli eredi.
Una delle questioni più delicate riguarda la prescrizione: entro quanto tempo i familiari devono far valere il proprio diritto?
La risposta richiede di considerare la natura della responsabilità, le regole dell’art. 2947 c.c. e, nei casi in cui il fatto abbia anche rilevanza penale, il possibile allungamento del termine prescrizionale.
Il danno da perdita del rapporto parentale è un diritto “iure proprio”
Prima di affrontare la prescrizione è utile chiarire un aspetto fondamentale.
Quando una persona muore a causa di una condotta sanitaria colposa, i familiari possono lamentare un pregiudizio che deriva direttamente dalla perdita del proprio congiunto.
Il diritto al risarcimento nasce quindi in capo ai familiari stessi e non viene loro trasmesso dalla persona deceduta.
Per questo si parla di danno iure proprio, da distinguere dai danni iure hereditatis, ossia dai diritti risarcitori eventualmente acquisiti in vita dal paziente e successivamente entrati nell’asse ereditario.
La distinzione è importante anche ai fini della prescrizione, perché i due tipi di diritto possono essere soggetti a regole differenti quanto alla natura della responsabilità e al momento dal quale il termine comincia a decorrere.
Responsabilità sanitaria e danno dei familiari: natura extracontrattuale
Secondo l’orientamento richiamato dalla giurisprudenza esaminata, la pretesa risarcitoria esercitata iure proprio dai familiari del paziente deceduto nei confronti della struttura sanitaria ha natura extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale di cura, infatti, intercorre con il paziente. Il familiare che chiede il risarcimento per la perdita del rapporto parentale fa invece valere un danno proprio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21404/2021, ha ricondotto questa responsabilità nell’ambito extracontrattuale, escludendo in via generale che i parenti possano essere considerati “terzi protetti” dal contratto concluso tra paziente e struttura sanitaria.
L’estensione degli effetti protettivi del contratto verso soggetti diversi dal paziente rimane circoscritta a particolari situazioni nelle quali l’interesse del terzo risulti strettamente collegato a quello regolato dal rapporto contrattuale.
Per il normale danno da perdita del rapporto parentale, pertanto, il riferimento è alla responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c.
Qual è il termine di prescrizione?
La natura extracontrattuale della responsabilità porta ad applicare l’art. 2947 c.c.
Il primo comma stabilisce, come regola generale, che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Nelle ipotesi di decesso conseguente a responsabilità sanitaria, tuttavia, assume particolare importanza il terzo comma dello stesso articolo.
L’art. 2947, comma 3, c.c. prevede infatti che, quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per quel reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo, tale termine si applica anche all’azione civile risarcitoria.
È questa disposizione che può determinare, nei casi di responsabilità medica con esito mortale, l’applicazione di un termine superiore ai cinque anni.
Il possibile rilievo dell’omicidio colposo
Quando la condotta sanitaria che avrebbe provocato il decesso presenta gli elementi astrattamente riconducibili al reato di omicidio colposo, può trovare applicazione il termine più lungo previsto dalla disciplina penale.
Un aspetto particolarmente importante è che, secondo la giurisprudenza richiamata nel testo di partenza, non è indispensabile che sia stato effettivamente instaurato un procedimento penale né che sia intervenuta una condanna.
Ai fini dell’art. 2947, comma 3, c.c., ciò che rileva è la possibilità di qualificare il fatto dedotto in sede civile come fattispecie astrattamente prevista dalla legge come reato.
Questo principio è stato ribadito, tra le altre, dalla Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 2788 del 23 ottobre 2024, richiamando Cass. n. 14644/2016.
La verifica, naturalmente, deve essere effettuata sulla concreta vicenda: non è sufficiente la semplice circostanza che il decesso sia avvenuto durante o dopo un trattamento sanitario per affermare automaticamente la sussistenza di un fatto penalmente rilevante.
Il termine più lungo può applicarsi anche alla struttura sanitaria?
Un’altra questione importante riguarda il soggetto contro il quale viene proposta la domanda.
L’azione risarcitoria dei familiari può infatti essere esercitata nei confronti della struttura sanitaria, mentre l’eventuale condotta penalmente rilevante è materialmente riferibile ai sanitari.
Ciò non esclude, secondo la giurisprudenza richiamata, l’applicazione dell’art. 2947, comma 3, c.c.
La Cassazione, con la già citata sentenza n. 21404/2021, ha affermato che il più lungo termine collegato al reato può rilevare non soltanto nei confronti della persona cui il fatto è direttamente imputabile, ma anche nei confronti dei soggetti chiamati a rispondere civilmente a titolo di responsabilità indiretta.
Il principio è stato ripreso, tra le altre, dal Tribunale di Vibo Valentia, sentenza n. 51 del 3 febbraio 2025.
Cinque, sei o dieci anni? Perché occorre verificare il singolo caso
Non è quindi corretto fermarsi automaticamente alla prescrizione quinquennale prevista per l’illecito extracontrattuale.
Se ricorrono i presupposti dell’art. 2947, comma 3, c.c., occorre verificare quale sia il termine prescrizionale previsto per il reato rilevante, tenendo conto anche della disciplina applicabile nel tempo.
Nel materiale esaminato viene evidenziata, in particolare, la differenza determinata dalla riforma introdotta dalla legge n. 251/2005.
Per i fatti anteriori alla riforma, la giurisprudenza richiamata ha applicato, in determinate fattispecie di omicidio colposo, il precedente termine decennale. Per i fatti soggetti alla disciplina successiva, viene invece in rilievo il termine base di sei anni previsto per la prescrizione dell’omicidio colposo.
Su questo punto è significativa Cass. n. 3267/2024, richiamata anche dal Tribunale di Napoli Nord nella sentenza n. 1367 del 9 aprile 2025.
La determinazione del termine effettivamente applicabile richiede comunque una valutazione della data del fatto, della fattispecie astrattamente configurabile e della normativa applicabile ratione temporis, oltre che degli eventuali atti idonei a incidere sulla prescrizione.
Da quando decorre la prescrizione del danno da perdita parentale?
Stabilito quale termine debba essere applicato, occorre individuare il dies a quo, cioè il momento dal quale la prescrizione comincia a decorrere.
Per il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, il materiale giurisprudenziale esaminato individua normalmente questo momento nella data del decesso del familiare.
È con la morte, infatti, che si realizza il pregiudizio consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e sorge il diritto del congiunto al relativo risarcimento.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2788/2024, ha seguito proprio questa impostazione.
La successiva scoperta dell’errore medico sposta la prescrizione?
È uno dei problemi più delicati nella pratica.
Può accadere che i familiari comprendano soltanto a distanza di tempo che il decesso potrebbe essere collegato a un errore diagnostico, terapeutico o assistenziale. Da qui la domanda: la prescrizione decorre comunque dalla morte oppure dalla successiva scoperta della possibile responsabilità sanitaria?
Nel materiale esaminato, la giurisprudenza distingue questa situazione da quella dei cosiddetti danni lungolatenti, nei quali il pregiudizio o la sua origine causale possono emergere soltanto successivamente.
Per il danno da perdita parentale, invece, l’evento lesivo rappresentato dalla morte è immediatamente percepibile. La giurisprudenza richiamata tende pertanto a individuare il dies a quo nel decesso e a non considerare sufficiente, da sola, una successiva presa di coscienza della possibile responsabilità medica per posticipare automaticamente l’inizio della prescrizione.
La questione deve però essere valutata alla luce delle circostanze concrete e delle informazioni che erano oggettivamente conoscibili dai familiari secondo l’ordinaria diligenza.
Danno iure proprio e danno iure hereditatis: attenzione a non confonderli
La disciplina appena esaminata non deve essere automaticamente estesa ai diritti fatti valere dagli eredi iure hereditatis.
In quest’ultimo caso non si chiede il risarcimento per un danno direttamente subito dal familiare a causa della morte, ma si esercita un diritto che era già sorto in capo al paziente e che è stato successivamente trasmesso agli eredi.
Soprattutto nelle ipotesi di danni che si manifestano o diventano riconoscibili soltanto a distanza di tempo, la giurisprudenza attribuisce rilievo alla possibilità per il danneggiato di percepire non soltanto il pregiudizio, ma anche la sua possibile riconducibilità alla condotta di un terzo.
Sono quindi questioni diverse, che richiedono di individuare preliminarmente quale diritto risarcitorio venga concretamente esercitato.
Come interrompere la prescrizione
Individuare il termine applicabile non è sufficiente: occorre anche verificare se, prima della sua scadenza, siano intervenuti atti idonei a interrompere la prescrizione.
In una controversia di responsabilità sanitaria possono assumere rilievo gli atti con cui viene formalmente esercitata la pretesa risarcitoria, purché presentino i requisiti richiesti dalla legge.
Per questa ragione, quando vi è il sospetto che un decesso possa essere collegato a una condotta sanitaria non corretta, è importante ricostruire tempestivamente la vicenda, acquisire la documentazione sanitaria e verificare sia la fondatezza della possibile responsabilità sia lo stato della prescrizione.
In sintesi
Per il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale conseguente a una possibile responsabilità medica, il punto di partenza è la natura extracontrattuale della pretesa dei familiari e, quindi, il termine quinquennale dell’art. 2947, comma 1, c.c.
Quando però il fatto presenta gli elementi di un reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga, può operare l’art. 2947, comma 3, c.c., con applicazione del più lungo termine penale anche all’azione civile.
Il termine concretamente applicabile non può quindi essere individuato sulla base di una formula automatica: occorre esaminare data del fatto, natura della condotta, possibile rilevanza penale, disciplina applicabile nel tempo, dies a quo ed eventuali atti interruttivi.
In materia di prescrizione, anche una diversa qualificazione giuridica della domanda può incidere in modo decisivo sulla possibilità di esercitare il diritto al risarcimento.
L’assistenza dello Studio Legale Leanza
Nei casi di sospetta responsabilità sanitaria con esito mortale, la verifica della prescrizione rappresenta uno dei primi aspetti da affrontare insieme alla ricostruzione della vicenda clinica e all’accertamento dell’eventuale nesso causale.
Lo Studio Legale Leanza assiste i familiari nella valutazione della documentazione sanitaria e degli elementi giuridici e medico-legali rilevanti, anche al fine di verificare i termini entro i quali un’eventuale pretesa risarcitoria può essere esercitata.
Chi ritiene che il decesso di un proprio familiare possa essere collegato a un errore medico o a una responsabilità della struttura sanitaria può contattare lo Studio e sottoporre la vicenda e la relativa documentazione a una valutazione specifica.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce un parere legale. La disciplina della prescrizione dipende dalle caratteristiche del singolo caso, dalla normativa applicabile e dagli eventuali atti intervenuti nel tempo. Ogni vicenda deve pertanto essere valutata individualmente sulla base della documentazione e delle circostanze concrete.

