La Corte d’Appello di Milano ha accolto l’opposizione proposta dallo Studio Legale Leanza, nell’interesse delle appellanti, contro il decreto di liquidazione dei compensi riconosciuti al collegio di consulenti tecnici d’ufficio nominato in un giudizio di responsabilità medica.
La decisione ha portato alla revoca del precedente decreto e alla rideterminazione del compenso complessivamente spettante ai CTU, con applicazione dei criteri previsti dall’art. 53 del D.P.R. n. 115/2002.
Il caso
Opposizione decreto di liquidazione CTU.
Nel corso di un procedimento di appello relativo a una controversia in materia di responsabilità sanitaria, la Corte aveva affidato l’incarico peritale a un collegio di consulenti tecnici d’ufficio.
All’esito delle operazioni peritali, il giudice aveva emesso un decreto di liquidazione dei compensi dei CTU.
Le appellanti, assistite dall’avv. Raffaele Leanza, hanno contestato il provvedimento, ritenendo che il compenso fosse stato determinato in violazione dei criteri previsti per gli incarichi collegiali.
L’opposizione non riguardava, quindi, il merito della consulenza tecnica o la professionalità dei consulenti, ma esclusivamente la corretta applicazione delle norme che disciplinano la liquidazione giudiziale dei loro compensi.
La contestazione del decreto di liquidazione
La difesa ha evidenziato che il compenso era stato liquidato separatamente per ciascun consulente, anziché essere calcolato unitariamente per l’intero collegio.
L’art. 53 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce infatti che, quando l’incarico è conferito a un collegio di ausiliari, il compenso deve essere determinato sulla base di quanto spettante a un singolo professionista, con una maggiorazione del 40% per ciascuno degli ulteriori componenti.
Una liquidazione autonoma e integrale per ogni CTU può essere ammessa soltanto quando il giudice abbia espressamente attribuito a ciascun consulente un incarico individuale e autonomo.
Nel caso esaminato, il provvedimento di nomina non prevedeva che ogni componente del collegio dovesse svolgere separatamente e per intero l’incarico peritale.
La decisione della Corte d’Appello di Milano
La Corte d’Appello ha ritenuto fondate le argomentazioni formulate nell’interesse delle appellanti e ha accolto l’opposizione.
Nella sentenza è stato chiarito che, in assenza di una specifica previsione di incarichi autonomi, il compenso dei componenti del collegio deve essere calcolato globalmente, applicando al compenso spettante al primo consulente la maggiorazione del 40% prevista per gli altri componenti.
La Corte ha inoltre considerato consolidato il numero di vacazioni riconosciute, rilevando che i consulenti avevano richiesto un numero inferiore di vacazioni rispetto a quelle che, secondo uno dei CTU, sarebbero state necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
Perché la pronuncia è rilevante
La decisione dimostra che, anche nell’ambito di procedimenti complessi come quelli in materia di responsabilità medica, la liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici deve rispettare rigorosamente i criteri stabiliti dalla legge.
Le spese di consulenza tecnica possono avere un’incidenza economica significativa sulle parti del processo. Per questa ragione, il decreto di liquidazione deve essere attentamente verificato, sia con riferimento al metodo di calcolo adottato sia rispetto alla natura individuale o collegiale dell’incarico conferito.
L’opposizione al decreto di liquidazione rappresenta lo strumento attraverso il quale la parte interessata può chiedere la correzione di eventuali errori e ottenere una determinazione conforme al Testo unico delle spese di giustizia.
L’assistenza dello Studio Legale Leanza
Lo Studio Legale Leanza presta assistenza nei giudizi in materia di responsabilità medica e sanitaria, curando anche le questioni processuali ed economiche connesse alle consulenze tecniche d’ufficio.
L’attività difensiva comprende l’esame dei provvedimenti di liquidazione dei compensi dei CTU e, quando ne ricorrono i presupposti, la proposizione dell’opposizione prevista dagli artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D.Lgs. n. 150/2011.

